RagionVeduta.it

Canone Rai 2017, esonero e come non pagarlo

Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione della dichiarazione di esonero
_
di Sara Palazzotti | 5 Gennaio 2017


La dichiarazione di esonero, per non vedersi addebitare il Canone Rai 2017, va presentata entro il 31 gennaio 2017.

CHI PUO’ CHIEDERE L’ESONERO?

a) Cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro((Esonero ultra 75enni)) possono chiedere l’esonero anche se detengono apparecchi televisivi.

b) Invalidi civili solo se degenti in un casa di riposo, sono esonerati al pagamento del canone Rai.

c) Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;

d) Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;

e) Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

f) Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

g) possono, inoltre, chiedere l’esonero dal Canone Rai 2017 i contribuenti che non hanno in casa una televisione o apparecchiature atte e adattabili alla ricezione TV. Potranno farlo inviando, entro il 31 gennaio 2017, una dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi.

APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLE RADIOAUDIZIONI

Riportiamo qui di seguito una tabella riepilogativa elaborata dal Ministero – come riportata nel sito ufficiale della RAI – che elenca i tipi di apparecchiature che fanno scattare la tassa e i casi di esclusione. Il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato – con nota del 22 febbraio 2012((Nota Ministero Sviluppo Economico Canone Raif)) – cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

Sono ritenute assoggettabili a canone RAI tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Il sito della RAI riporta chiaramente l’esclusione dei PC (personal computer):

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

apparecchiature-esenzione-canone-rai

COME CHIEDERE L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI

La dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2017 avrà effetto tutto il 2017. Il manuale di istruzioni((Istruzioni Agenzia Entrate Canone Rai 2017)) recita, infatti:

Dichiarazioni sostitutive relative agli anni 2017 e successivi
A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.

La dichiarazione presentata entro giugno avrà effetto sul secondo semestre dell’anno.
Da Febbraio a giugno sarà possibile chiedere esenzione per il secondo semestre.

La dichiarazione ha validità annuale, quindi va ripetuta ogni anno. Con la possibilità di comunicare variazioni nei semestri.

COME INVIARE LA DICHIARAZIONE

INVIO TELEMATICO – L’invio della domanda di esonero in modalità telematica (QUI) potrà essere effettuata tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, se in possesso delle credenziali, oppure attraversoi un intermediario abilitato, Caf o commercialista.

INVIO POSTALE – La dichiarazione di esonero del Canone Rai 2017 potrà essere inviata a mezzo posta, tramite raccomandata in plico senza busta, con in allegato un valido documento di riconoscimento del richiedente, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.((Istruzioni Canone Rai)).

Condividi l'articolo:
Subscribe
Avvisi per
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments